MYAWRG_reg.to-2019_316_21-feb-2019-_GDEDUGGVCANF_NUOVO-DE-MINIMS_
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Spettabile,
si allega il regolamento (UE) n. 2019/316 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
I contenuti del provvedimento sono tutti confermati ed in particolare l’aumento:
- a 20 mila euro del massimale triennale da poter concedere alle imprese. Il totale degli aiuti de minimis non deve comunque superare il massimale nazionale riportato in allegato I (700,4 milioni di euro per l’Italia, pari all’1,25% del valore della produzione agricola);
- a 25 mila euro, su opzione degli Stati membri, a patto di rispettare delle seguenti due condizioni:
o le misure de minimis che vanno a vantaggio di un unico comparto produttivo devono essere contenute entro un limite massimo settoriale di risorse fissato per Stato membro e pari al 50% del massimale riportato nell’Allegato II del regolamento (per l’Italia 840,5 milioni di euro, corrispondenti all’1,5% del valore della produzione agricola);
o gli Stati interessati devono istituire un registro centrale nazionale degli aiuti de minimis.
Si allega anche la nota stampa della Commissione europea a commento della pubblicazione del regolamento che precisa un aspetto importante e cioè che “L’aumento dei massimali entrerà in vigore il 14 marzo e potrà essere applicato retroattivamente agli aiuti che soddisfano tutte le condizioni.”
Si tratta di una precisazione rilevante visto che è stata eliminata la previsione riportata nella bozza che indicava che gli effetti del nuovo regolamento erano a valere degli aiuti concessi dal primo gennaio di quest’anno. Evidentemente si è preferita una formulazione di più ampia portata in termini di retroattività.
Il nuovo provvedimento e la sua efficacia retroattiva, assumono anche rilevanza in relazione alle misure di emergenza come aiuti di stato settoriali che il Governo sta ipotizzando in questi giorni per le crisi di particolari comparti come ad esempio quella del latte ovino.
Si ribadisce, infine, che è stato confermato il chiarimento richiesto anche da alcune sedi di Confagricoltura inerente la tempistica per computare i massimali triennali di aiuti a carico delle aziende beneficiarie. Il nuovo articolo 3, par. 4 del regolamento confermerebbe integralmente quanto già previsto dal Regolamento n. 1408/2013 attualmente in vigore e cioè che “gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato… il diritto a ricevere gli aiuti”; e questo “indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa”.
Allegati n. 2
- regolamento (UE) n. 2019/316
- nota stampa Commissione europea del 22 feb 2019