L’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 introduce per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22, D.P.R. n. 633/72, quindi anche le aziende agricole e agrituristiche che esercitano attività di vendita al minuto ed attività connesse con emissione di ricevuta fiscale e/o scontrino), l’obbligo (in luogo della precedente facoltà) di memorizzare elettronicamente e trasmettere in modo telematico i corrispettivi giornalieri, con decorrenza:
• 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari maggiore di € 400.000;
• 1° gennaio 2020, per tutti i soggetti interessati.
A partire da tali date, il nuovo adempimento metterà fine all’obbligatorietà (salvo eccezioni) di emettere scontrino e ricevuta fiscale; infatti il comma 5, art. 2, D.Lgs n. 127/2015 dispone espressamente che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiranno le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.
Per poter effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi l’esercente dovrà dotarsi di nuovi strumenti tecnologici definiti “Registratori Telematici” e dovrà provvedere a accreditare, censire mettere in funzione i suddetti dispositivi.
Per ulteriori informazioni rimane a disposizione il nostro ufficio fiscale.