L’Agenzia delle Entrate con la recente Risposta 8.4.2019, n. 100 è tornata a fornire indicazioni in merito alla tipologia di documenti che devono / possono essere utilizzati per attestare la sussistenza delle condizioni richieste, rammentando che né la normativa comunitaria né quella nazionale contengono una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare (ed esibire in caso di controllo) ai fini in esame.
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