Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il mancato / tardivo invio della nuova comunicazione all’ENEA, prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico, non determina la perdita del diritto alla detrazione IRPEF prevista per detti interventi.
In particolare, l’Agenzia ritiene condivisibile il parere espresso del MISE nella Nota n. 3797/2019, secondo il quale la Comunicazione in esame, ancorché obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione, atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso in cui non si provveda a tale adempimento.
Ciò in considerazione del fatto che:
- gli adempimenti richiesti ai fini della detrazione IRPEF per le spese di recupero edilizio sono individuati nel DM n. 41/98, il quale all’art. 4, contenente l’elencazione tassativa dei casi di diniego della detrazione, non ricomprende il mancato / tardivo invio all’ENEA della nuova Comunicazione;
- l’art. 16, DL n. 63/2013 non prevede la perdita del diritto alla detrazione IRPEF, in caso di mancata o tardiva trasmissione della nuova Comunicazione all’ENEA.
Conseguentemente, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata / tardiva trasmissione delle informazioni di cui al comma 2‑bis del citato art. 16 non comporta la perdita del diritto alla detrazione IRPEF del 50% di cui all’art. 16-bis, TUIR.
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.