Recentemente i Giudici comunitari hanno esaminato il caso di un’impresa che, in luogo dell’applicazione del reverse charge, ha emesso una fattura con addebito dell’IVA al cliente.
Secondo i Giudici comunitari l’applicazione errata dell’IVA non consente al committente / acquirente di detrarre l’imposta.
In caso di prestazione soggetta a reverse charge per la quale il prestatore emette erroneamente fattura con applicazione dell’IVA e il committente non pone in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile, l’Ufficio può negare a quest’ultimo il diritto alla detrazione dell’IVA versata al prestatore.
Il diniego può avvenire anche in assenza di sospetti di evasione, per il solo fatto che non sono stati rispettati gli obblighi formali e sostanziali previsti per il reverse charge.
Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 11.4.2019 relativa alla causa C‑691/17 avente ad oggetto fatture erroneamente assoggettate ad IVA, anziché ad inversione contabile. Secondo Giudici comunitari, inoltre, non è necessario che l’Autorità tributaria prima di negare il diritto alla detrazione, verifichi se l’emittente dell’erronea fattura possa o meno rimborsare al cliente l’importo dell’IVA indebitamente versata o decida essa stessa, in un periodo successivo, di rimborsare al cliente l’imposta.