Si comunica che con decreto del MEF, di concerto con il MIPAAFT, di cui all’oggetto, sono state innalzate le percentuali di compensazione ai fini IVA, di cui all’art. 34, c. 1, del D.P.R. n. 633/72, per le cessioni di legno e di legna da ardere dal 2 al 6 per cento.
Come già segnalato (v. circolare confederale prot. 9 del 10/01/2019), l’art. 1, c. 662, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha previsto l’innalzamento della percentuale di compensazione per le cessioni di legno e legna da ardere, a valere dal 1 gennaio 2019, rinviando per l’individuazione dell’esatta misura dell’incremento ad apposito decreto interministeriale, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui.
Il decreto in commento ha quindi stabilito, con decorrenza appunto dal 1 gennaio 2019, la nuova misura della percentuale di compensazione, ex art. 34 del DPR, al 6 per cento per le cessioni riguardanti:
- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01), di cui al numero 43 della tabella A — Parte prima- allegata al DPR n. 633/72);
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04), di cui al numero 45) della tabella A — Parte prima — allegata al DPR n. 633/72);
Di contro, lo stesso decreto non considera la voce 44 della stessa tabella A, Parte prima, allegata al DPR n. 633772, che riguarda il legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, potendo creare, presumibilmente, qualche problema applicativo di distinzione tra le varie categorie di legname.
Si ricorda che la percentuale di compensazione rappresenta l’IVA che il produttore agricolo può far valere a titolo d’imposta assolta sugli acquisti, in costanza di applicazione del regime speciale agricolo. Per la vendita dei prodotti in esame, l’ aliquota ordinaria è stabilita al 10 per cento, per le cessioni della legna da ardere, e al 22 per cento per le cessioni del legno semplicemente squadrato.
Infine, in considerazione della decorrenza dell’incremento dal 1 gennaio 2019, i produttori di legname potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, per le liquidazioni periodiche IVA già effettuate, in sede di dichiarazione annuale.
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.