Pri­me osser­va­zio­ni sui docu­men­ti di con­sul­ta­zio­ne di ARERA (Auto­ri­tà di Rego­la­zio­ne per Ener­gia Reti e Ambien­te) — Osser­va­zio­ni su atti­vi­tà agri­tu­ri­sti­che e col­ti­va­zio­ne in serra

Nell’ottica di con­tri­bui­re a for­ni­re il pun­to di vista del set­to­re agri­co­lo, per quan­to si trat­ti di docu­men­ti mol­to tec­ni­ci e mag­gior­men­te rife­ri­ti agli ope­ra­to­ri del set­to­re del­la gestio­ne dei rifiu­ti, è l’occasione per evi­den­zia­re le pro­ble­ma­ti­che riscon­tra­te da Con­fa­gri­col­tu­ra in meri­to alla gestio­ne dei rifiu­ti assi­mi­la­ti agli urba­ni, alle tarif­fe e alla tra­spa­ren­za con par­ti­co­la­re rife­ri­men­to agli uten­ti non dome­sti­ci come ad esem­pio quel­li affe­ren­ti al set­to­re agricolo.

 

ORIENTAMENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018–2021 (DCO 351/19)

Con rife­ri­men­to al para­gra­fo 3 rela­ti­vo a Cri­te­ri per la deter­mi­na­zio­ne dei cor­ri­spet­ti­vi del ser­vi­zio inte­gra­to dei rifiu­ti e dei sin­go­li ser­vi­zi che costi­tui­sco­no atti­vi­tà di gestio­ne ci pre­me evi­den­zia­re due aspet­ti a cui il set­to­re agri­co­lo è mol­to sensibile.

In pri­mo luo­go si evi­den­zia­no le note­vo­li cri­ti­ci­tà riscon­tra­te con l’applicazione del meto­do di cal­co­lo del­la tarif­fa indi­vi­dua­to dal DPR 158/99, soprat­tut­to in alcu­ni set­to­ri di atti­vi­tà con­nes­se all’attività agri­co­la, come l’a­gri­tu­ri­smo e la col­ti­va­zio­ne in serra.

Il pro­ble­ma in que­sti set­to­ri è deter­mi­na­to dall’errata attri­bu­zio­ne del coef­fi­cien­te di pro­du­ci­bi­li­tà dei rifiu­ti del­la par­te varia­bi­le con­te­nu­to nel D.P.R. 158/99 (alle­ga­to 1 – pun­to 4.2). Tale aspet­to pone per le tipo­lo­gie di atti­vi­tà non ricom­pre­se negli alle­ga­ti (es. agri­tu­ri­smi e ser­re) una attri­bu­zio­ne — poco razio­na­le e sicu­ra­men­te di svan­tag­gio — in quan­to la ten­den­za che si regi­stra è quel­la di asso­ciar­le ad atti­vi­tà di risto­ra­zio­ne, alber­ghi, riven­di­ta di frut­ta ed ortag­gi che han­no coef­fi­cien­ti di pro­du­ci­bi­li­tà dei rifiu­ti tra i più ele­va­ti. Tale situa­zio­ne ha por­ta­to ad aumen­ti del­la tas­sa rile­van­ti e a  nume­ro­si con­ten­zio­si. Si auspi­ca che l’azione di omo­ge­neiz­za­zio­ne e di coe­ren­za che sta por­tan­do avan­ti ARERA pos­sa for­ni­re anche su que­sto aspet­to un chia­ri­men­to e una uni­for­mi­tà che il set­to­re auspi­ca da tempo.

Il secon­do aspet­to è lega­to al con­tri­bu­to ambien­ta­le su tipo­lo­gie di rifiu­ti assi­mi­la­ti (come per esem­pio gli imbal­lag­gi) che gli uten­ti non dome­sti­ci paga­no al momen­to dell’acquisto del­la mer­ce imbal­la­ta o di imballaggi.

Va infat­ti ricor­da­to che per le uten­ze non dome­sti­che tra cui le impre­se agri­co­le, al momen­to dell’acquisto di mer­ci imbal­la­te o imbal­lag­gi que­ste si con­fi­gu­ra­no non come con­su­ma­to­ri fina­li ma come uten­ti fina­le o uti­liz­za­to­ri. In qua­li­tà di uten­ti fina­li, di fat­to, le azien­de sono costret­te ad inter­na­liz­za­re il costo del CAC. Ciò equi­va­le a paga­re  il cor­ret­to recu­pe­ro dell’imballaggio sia al momen­to dell’acquisto con il CAC che al momen­to del con­fe­ri­men­to al gesto­re dei rifiu­ti tra­mi­te la TARI. Ciò dovreb­be esse­re appro­fon­di­to e con­si­de­ra­to pro­prio in un’ottica di tra­spa­ren­za e effi­cien­za del ser­vi­zio ed otti­miz­za­zio­ne dei costi per gli uten­ti finali.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (DCO 352–19)

Con rife­ri­men­to al para­gra­fo 4 Dispo­si­zio­ni gene­ra­li si con­di­vi­de l’impostazione dell’Autorità di pre­ve­de­re inter­ven­ti di rego­la­zio­ne per la tra­spa­ren­za per tut­ti gli uten­ti ma si ritie­ne che quel­la rela­ti­va agli uten­ti non dome­sti­ci dovreb­be esse­re ben evidenziata.

Con rife­ri­men­to al para­gra­fo 5 Obbli­ghi di tra­spa­ren­za tra­mi­te i siti inter­net e para­gra­fo 6 Dispo­si­zio­ni in mate­ria di fat­tu­ra­zio­ne e paga­men­ti a nostro avvi­so dovreb­be­ro esse­re facil­men­te repe­ri­bi­li anche le seguen­ti infor­ma­zio­ni che inte­res­sa­no gli uten­ti non domestici:

 

  • Deli­be­ra comu­na­le con la tipo­lo­gia dei rifiu­ti assi­mi­la­ti agli urbani;
  • Moda­li­tà di cal­co­lo appli­ca­ta per le tipo­lo­gie di atti­vi­tà non ricom­pre­se nel­le tabel­le del DPR 158/99;
  • Stral­cio del rego­la­men­to con cui il Comu­ne indi­vi­dua ridu­zio­ni del­la quo­ta varia­bi­le del tri­bu­to pro­por­zio­na­li alle quan­ti­tà di rifiu­ti spe­cia­li assi­mi­la­ti che il pro­dut­to­re dimo­stra di aver avvia­to al rici­clo, diret­ta­men­te o tra­mi­te sog­get­ti auto­riz­za­ti e moda­li­tà per richie­de­re tale riduzione;
  • Stral­cio del rego­la­men­to con cui il comu­ne indi­vi­dua le aree di pro­du­zio­ne di rifiu­ti spe­cia­li non assi­mi­la­bi­li e i magaz­zi­ni di mate­rie pri­me e di mer­ci fun­zio­nal­men­te ed esclu­si­va­men­te col­le­ga­ti all’e­ser­ci­zio di det­te atti­vi­tà pro­dut­ti­ve, ai qua­li si esten­de il divie­to di assimilazione;
  • Stral­cio del­la deli­be­ra con cui il Comu­ne ha pre­vi­sto le ridu­zio­ni tarif­fa­rie ed esen­zio­ni nel caso di atti­vi­tà di pre­ven­zio­ne nel­la pro­du­zio­ne di rifiu­ti, com­mi­su­ran­do le ridu­zio­ni tarif­fa­rie alla quan­ti­tà di rifiu­ti non pro­dot­ti, nel caso di abi­ta­zio­ni tenu­te a dispo­si­zio­ne per uso sta­gio­na­le od altro uso limi­ta­to e discon­ti­nuo; loca­li, diver­si dal­le abi­ta­zio­ni, ed aree sco­per­te adi­bi­ti ad uso sta­gio­na­le o ad uso non  con­ti­nua­ti­vo, ma ricor­ren­te e moda­li­tà per richie­de­re tale riduzione.