Prime osservazioni sui documenti di consultazione di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) — Osservazioni su attività agrituristiche e coltivazione in serra
Nell’ottica di contribuire a fornire il punto di vista del settore agricolo, per quanto si tratti di documenti molto tecnici e maggiormente riferiti agli operatori del settore della gestione dei rifiuti, è l’occasione per evidenziare le problematiche riscontrate da Confagricoltura in merito alla gestione dei rifiuti assimilati agli urbani, alle tariffe e alla trasparenza con particolare riferimento agli utenti non domestici come ad esempio quelli afferenti al settore agricolo.
ORIENTAMENTI PER LA COPERTURA DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018–2021 (DCO 351/19)
Con riferimento al paragrafo 3 relativo a Criteri per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ci preme evidenziare due aspetti a cui il settore agricolo è molto sensibile.
In primo luogo si evidenziano le notevoli criticità riscontrate con l’applicazione del metodo di calcolo della tariffa individuato dal DPR 158/99, soprattutto in alcuni settori di attività connesse all’attività agricola, come l’agriturismo e la coltivazione in serra.
Il problema in questi settori è determinato dall’errata attribuzione del coefficiente di producibilità dei rifiuti della parte variabile contenuto nel D.P.R. 158/99 (allegato 1 – punto 4.2). Tale aspetto pone per le tipologie di attività non ricomprese negli allegati (es. agriturismi e serre) una attribuzione — poco razionale e sicuramente di svantaggio — in quanto la tendenza che si registra è quella di associarle ad attività di ristorazione, alberghi, rivendita di frutta ed ortaggi che hanno coefficienti di producibilità dei rifiuti tra i più elevati. Tale situazione ha portato ad aumenti della tassa rilevanti e a numerosi contenziosi. Si auspica che l’azione di omogeneizzazione e di coerenza che sta portando avanti ARERA possa fornire anche su questo aspetto un chiarimento e una uniformità che il settore auspica da tempo.
Il secondo aspetto è legato al contributo ambientale su tipologie di rifiuti assimilati (come per esempio gli imballaggi) che gli utenti non domestici pagano al momento dell’acquisto della merce imballata o di imballaggi.
Va infatti ricordato che per le utenze non domestiche tra cui le imprese agricole, al momento dell’acquisto di merci imballate o imballaggi queste si configurano non come consumatori finali ma come utenti finale o utilizzatori. In qualità di utenti finali, di fatto, le aziende sono costrette ad internalizzare il costo del CAC. Ciò equivale a pagare il corretto recupero dell’imballaggio sia al momento dell’acquisto con il CAC che al momento del conferimento al gestore dei rifiuti tramite la TARI. Ciò dovrebbe essere approfondito e considerato proprio in un’ottica di trasparenza e efficienza del servizio ed ottimizzazione dei costi per gli utenti finali.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (DCO 352–19)
Con riferimento al paragrafo 4 Disposizioni generali si condivide l’impostazione dell’Autorità di prevedere interventi di regolazione per la trasparenza per tutti gli utenti ma si ritiene che quella relativa agli utenti non domestici dovrebbe essere ben evidenziata.
Con riferimento al paragrafo 5 Obblighi di trasparenza tramite i siti internet e paragrafo 6 Disposizioni in materia di fatturazione e pagamenti a nostro avviso dovrebbero essere facilmente reperibili anche le seguenti informazioni che interessano gli utenti non domestici:
- Delibera comunale con la tipologia dei rifiuti assimilati agli urbani;
- Modalità di calcolo applicata per le tipologie di attività non ricomprese nelle tabelle del DPR 158/99;
- Stralcio del regolamento con cui il Comune individua riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati e modalità per richiedere tale riduzione;
- Stralcio del regolamento con cui il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;
- Stralcio della delibera con cui il Comune ha previsto le riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e modalità per richiedere tale riduzione.