Il Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 e risulta in vigore già dal 27 ottobre 2019.
Di rilievo le misure di contrasto all’evasione fiscale e contributiva ed alle frodi fiscali.
Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera.
Si applicheranno dal 1° gennaio 2020 le complesse disposizioni relative al versamento da parte dei committenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sulle retribuzioni dei propri dipendenti.
L’estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera, viene, invece, subordinata al rilascio dell’autorizzazione della Ue.
Quota versamenti imposte dirette e Irap in acconto
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i cd. soggetti ISA, i versamenti di acconto dell’Irpef e dell’Ires, nonchè quelli relativi all’Irap sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50%, fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico. Per tali soggetti si deroga la procedura standard degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive.
Vengono, quindi, bypassati gli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, che, invece, restano per tutti gli altri.
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante
A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto al limite della soglia al contante sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.
Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale viene fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale risulta fissato a 1.000 euro.
Esenzione fiscale dei premi della lotteria nazionale degli scontrini ed istituzione di premi speciali per il cashless
I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l’intero ammontare corrisposto nel periodo d’imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono istituiti premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante estrazioni aggiuntive a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con lo stesso provvedimento sono, altresì, stabilite le modalità attuative, prevedendo premi, nell’ambito del predetto ammontare complessivo, anche per gli esercenti che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze viene incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. I fondi per le spese amministrative e di comunicazione sono attribuiti alle amministrazioni che sostengono i relativi costi.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonchè degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Semplificazioni fiscali: sarà l’Agenzia Entrate a predisporre i registri e dichiarazione annuale IVA
A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonchè sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
- registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui sopra, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.”.
Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici
Agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 % delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari.
Il credito d’imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini Irap (inoltre, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir).
Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni.
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito
A partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per le sanzioni relative alle violazioni l’autorità competente a ricevere il rapporto è il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni. All’accertamento delle violazioni provvedono anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione
L’art. 1 dispone che chiunque, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si accolli il debito d’imposta altrui, procede al relativo pagamento secondo le modalità previste dalle diverse disposizioni normative vigenti. Per il pagamento, in ogni caso, viene escluso l’utilizzo in compensazione di crediti dell’accollante.
Cessazione partita IVA e inibizione compensazione
Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, viene esclusa la possibilità di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.
Per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (Vies), viene azzerata la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non vengano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.
Contrasto alle indebite compensazioni
La libera compensazione anche per le imposte sui redditi potrà avvenire solo fino a 5 mila euro annui.
Difatti, viene ora disposto che “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.”
Intanto per quest’anno, in relazione alle dichiarazioni dei redditi e Irap del 2018, presentabili entro il 2 dicembre 2019, diversi contribuenti hanno già compensato, prima della presentazione alle Entrate dei modelli Redditi, importi di crediti Irpef, Ires e Irap di queste dichiarazioni superiori a 5.000 euro, e poiché il decreto fiscale prevede che la stretta sulle compensazioni (che consente l’utilizzo di questi crediti solo dopo 10 giorni dall’invio alle Entrate del modello) si applicherà solo “con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, ne deriva che, per chi ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, la novità riguarda le compensazioni da presentare dal 2 maggio 2020 in poi (con riferimento ai crediti che saranno indicati nei modelli 2020, relativi al 2019).
L’Inps e l’Inail, attraverso procedure di cooperazione rafforzata (da definire meglio, cooperando con l’Agenzia delle entrate) finalizzate al contrasto delle indebite compensazioni di crediti, potranno inviare all’Agenzia delle entrate segnalazioni qualificate relative a compensazioni di crediti effettuate ai fini del pagamento delle entrate di rispettiva pertinenza, che presentano profili di rischio, ai fini del recupero del credito indebitamente compensato. Le nuove procedure verranno, quindi, definite con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dai presidenti dei suddetti Istituti.
Qualora a seguito dei controlli i crediti indicati nelle deleghe di pagamento si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate procederà a comunicare, in via telematica, la mancata esecuzione della delega di pagamento a colui che ha trasmesso la delega stessa.
Con comunicazione da inviare al contribuente verrà applicata la sanzione di euro 1000 per ciascuna delega non eseguita (in virtù dell’articolo 15, comma 2‑ter del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, come adesso modificato dal neo D.L.). Al ricevimento della comunicazione il contribuente avrà 30 giorni di tempo per fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate (eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente).
L’iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non verrà eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
In caso contrario, l’agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
Comunque, lee disposizioni di attuazione verranno meglio definite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate.
Utilizzo dei file delle fatture elettroniche
I file delle fatture elettroniche una volta acquisiti verranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali
La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”.
Tra le altre misure contenute nel Decreto Legge n. 124/2019:
- Contrasto alle frodi in materia di accisa
- Prevenzione delle frodi nel settore dei carburanti
- Contrasto alle frodi nel settore degli idrocarburi e di altri prodotti
- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale
- Frodi nell’acquisto di veicoli fiscalmente usati
- Estensione del sistema INFOIL
- Introduzione Documento Amministrativo Semplificato telematico
- Modifiche per i Trust
Nell’area riservata è stata pubblicata la circolare completa.
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.