Consapevoli di alcune incertezze e dubbi interpretativi che permangono e pronti a eventuali correttivi in relazione a eventuali nuove indicazioni ministeriali e legali, segnaliamo gli aspetti principali riguardanti il settore agricolo contenuti nel Dpcm varato ieri dal presidente del consiglio Conte per rafforzare il contenimento del rischio di contagio in tutto il territorio italiano.
In fondo si trova un link al testo completo del decreto, comprensivo degli allegati con gli elenchi delle attività che non sono state sospese.
Attività produttive
Innanzi tutto si può dire che, come recita il comma 4 dell’articolo 1, resta possibile, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, “l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”. Questo significa che le attività di coltivazione potranno essere svolte, anche se come raccomandato dallo stesso Conte, si consiglia di chiudere temporaneamente i reparti produttivi non indispensabili e incentivare ferie e congedi retribuiti.
Inoltre, come viene raccomandato al comma 7 dell’articolo 1, le attività produttive (tutte, dai campi agli uffici) dovranno essere svolte secondo i seguenti criteri:
- usare il più possibile forme di lavoro a distanza da casa,
- seguire protocolli di sicurezza anti-contagio e dove non possibile rispettare la distanza di 1 metro fra i dipendenti utilizzare strumenti di protezione individuale (ad esempio mascherine e guanti),
- incentivare operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.
Infine, nel comma 8 dell’art. 1 si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti nei siti produttivi e di contingentare l’accesso agli spazi comuni (uno alla volta e a distanza di più di 1 metro).
Distribuzione e commercializzazione b‑2-b
Il comma 4 dell’art. 1 conferma anche che potranno essere effettuati tutti gli scambi commerciali business-to-business (cioè fra operatori professionali) lungo tutte le filiere agricole: forniture di concimi, fitofarmaci, attrezzi per la coltivazione ecc, ma anche la consegna di piante e altri prodotti agroalimentari (olio, vino, formaggi ecc.) ai vari soggetti della filiera o il loro trasporto all’estero.
Tuttavia la chiusura di canali di vendita al dettaglio dei prodotti non alimentari sul territorio nazionale limiterà di fatto le possibilità di commercializzazione di certi comparti, come ad esempio quello dei produttori di piante ornamentali del nostro distretto, in questo periodo fino al 25 marzo.
Commercio al dettaglio
Per le modalità e i canali di commercio di prodotti alimentari rimandiamo agli elenchi specificati nel testo del decreto e in particolare negli allegati.
I prodotti agricoli non alimentari, come ad esempio le piante ornamentali e i fiori, che, come abbiamo visto, non possono essere venduti nei luoghi tradizionali di commercio al dettaglio, potranno essere comunque venduti attraverso i seguenti canali alternativi: via Internet, per televisione, per corrispondenza, radio o telefono e per mezzo di distributori automatici.
ALLEGATI:
Link:
http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299
Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti