IVA – Sospensione adempimenti – art. 62 del D.L. n. 18 17/03/ 2020.
Si segnalano di seguito, gli adempimenti IVA, che risultano rinviati al 30 giugno p.v., a mente dell’art. 62 del predetto decreto.
Più precisamente, si fa presente che l’art. 62, c. 1, del decreto legge in rassegna, prevede la sospensione degli “adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020” A norma del successivo comma 6 dell’art. 61, i predetti adempimenti “sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni”.
Rientrano, a titolo esemplificativo, in questa sospensione:
- La dichiarazione IVA
- Il modello TR
- L’Intrastat
- L’esterometro
- La Li.Pe (liquidazione periodica)
In dettaglio:
- la dichiarazione annuale IVA il cui termine di presentazione, per il periodo d’imposta 2019, e’ fissato al 30/04/2020 (art. 8. co.1 del DPR: n. 322/98), può essere presentata entro il nuovo termine del 30 giugno c.a.;
- Il Modello TR, nel caso in cui il contribuente richieda, avendo maturato un credito IVA nei primi tre trimestri dell’anno, il rimborso ovvero la compensazione dell’eccedenza a credito, la cui scadenza è fissata, per il 1° trimestre 2020, entro il 30 aprile p.v., potrà essere presentato entro il 30 giugno p.v.;
- come comunicato dall’Agenzia delle Dogane il 20 marzo u.s., anche l’invio degli elenchi Intrastat in scadenza il 25 marzo 2020, è prorogata al 30 giugno 2020. Entro tale data, quindi, i soggetti passivi IVA con obbligo mensile, dovranno inviare le informazioni sulle operazioni intracomunitarie. Ugualmente, chi ha l’obbligo trimestrale, potrà inviare gli elenchi Intrastat solitamente trasmessi ad aprile, entro lo stesso termine del 30 giugno c.a.;
- deve ritenersi prorogata anche la scadenza dell’esterometro trimestrale. Tutti coloro che dovrebbero comunicare i dati delle fatture transfrontaliere entro il 30 aprile 2020, avranno infatti tempo fino a fine giugno per poterlo fare;
- da ultimo, con riferimento alla Li.Pe, con la quale il contribuente indica i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito, si segnala che il termine di presentazione del modello di comunicazione, che deve essere presentato, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (1 giugno, nel caso in esame), è prorogato al 30 giugno p.v.
Si fa riserva di comunicare ulteriori aggiornamenti, in seguito all’emanazione della prassi ministeriale.
Per maggiori informazioni rimangono a disposizione i nostri uffici.