Possibilità di circolare sino al 31 ottobre 2020 per:
- tutti i veicoli sottoposti a visita e prova (artt. 75 e 78 del CdS) entro il 31 luglio 2020;
- tutti i veicoli sottoposti a revisione (art. 80 del CdS) entro il 31 luglio 2020.
IN PARTICOLARE PER I MEZZI SOTTOPOSTI A REVISIONE SPECIFICHIAMO CHE:
- se la revisione era già scaduta alla data del 17 marzo 2020 o scade nel periodo tra il 17 marzo e il 31 luglio 2020, la circolazione è consentita fino al 31 ottobre 2020 anche in assenza di revisione (circ. Mi);
- se la revisione scade in data successiva al 31 luglio 2020 rimane valida tale scadenza e i veicoli non beneficiano della proroga richiamata (circ. Mi);
- se la revisione era già scaduta alla data del 17 marzo 2020 ma era stata registrata una prenotazione di visita oltre il termine del 31 luglio 2020, continuano ad applicarsi le regole ordinarie ed è consentita la circolazione fino alla data indicata nella prenotazione degli uffici della motorizzazione (circ. Mi).
Le disposizioni trovano applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede (circ. Mit).