Pos­si­bi­li­tà di cir­co­la­re sino al 31 otto­bre 2020 per:
  • tut­ti i vei­co­li sot­to­po­sti a visi­ta e pro­va (artt. 75 e 78 del CdS) entro il 31 luglio 2020;
  • tut­ti i vei­co­li sot­to­po­sti a revi­sio­ne (art. 80 del CdS) entro il 31 luglio 2020.
IN PARTICOLARE PER I MEZZI SOTTOPOSTI A REVISIONE SPECIFICHIAMO CHE:
  • se la revi­sio­ne era già sca­du­ta alla data del 17 mar­zo 2020 o sca­de nel perio­do tra il 17 mar­zo e il 31 luglio 2020, la cir­co­la­zio­ne è con­sen­ti­ta fino al 31 otto­bre 2020 anche in assen­za di revi­sio­ne (circ. Mi);
  • se la revi­sio­ne sca­de in data suc­ces­si­va al 31 luglio 2020 rima­ne vali­da tale sca­den­za e i vei­co­li non bene­fi­cia­no del­la pro­ro­ga richia­ma­ta (circ. Mi);
  • se la revi­sio­ne era già sca­du­ta alla data del 17 mar­zo 2020 ma era sta­ta regi­stra­ta una pre­no­ta­zio­ne di visi­ta oltre il ter­mi­ne del 31 luglio 2020, con­ti­nua­no ad appli­car­si le rego­le ordi­na­rie ed è con­sen­ti­ta la cir­co­la­zio­ne fino alla data indi­ca­ta nel­la pre­no­ta­zio­ne degli uffi­ci del­la moto­riz­za­zio­ne (circ. Mi).
 
Le dispo­si­zio­ni tro­va­no appli­ca­zio­ne con riguar­do a qua­lun­que cate­go­ria di vei­co­lo sog­get­to all’obbligo di revi­sio­ne. Nes­su­na incom­ben­za è richie­sta in capo agli inte­res­sa­ti. La pro­ro­ga è ope­ran­te anche nel caso in cui il vei­co­lo sia sta­to sot­to­po­sto a revi­sio­ne con esi­to “ripe­te­re” e a con­di­zio­ne che sia­no sta­te sana­te le irre­go­la­ri­tà rile­va­te in tale sede (circ. Mit).