NUOVE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE TOSCANA SUL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO NEGLI AMBIENTI DI LAVORO.
Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), pubblica l’ORDINANZA del Presidente della Giunta Regionale, 03 MAGGIO 2020, n.48, concernente le “Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove disposizioni” e l’ORDINANZA del Presidente della Giunta Regionale, 03 MAGGIO 2020, n.50, concernente le “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che alleghiamo alla presente e di cui di seguito riportiamo gli elementi essenziali.
ORDINANZA N°48 DEL 03-05-2020
Abroga e sostituisce la n. 38/2020 (l’Ordinanza relativa all’autocertificazione del dipendente sull’assenza di febbre).
Punti di novità :
Punto 2: Inoltre “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.
Ritorna quindi il distanziamento sociale minimo legale di 1 mt, la distanza di 1,8 mt diviene raccomandata.
Punto 3: In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 è fatto divieto di recarsi sul posto di lavoro ed è obbligatorio rimanere al proprio domicilio. Il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea.
Scompare l’obbligo di autocertificare l’assenza di febbre da parte del lavoratore.
Punto 8: Il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro, come previsto dal DPCM del 26 aprile 2020 e relativi allegati. Laddove possibile, è consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m. E’ necessario che sia effettuata la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto. Laddove le condizioni igieniche
e di spazio lo consentono, al fine di evitare assembramenti, è possibile il consumo dei pasti anche presso la singola postazione di lavoro.
Ritorna come evidenziato al punto 2 la distanza minima di 1 mt, quella di 1,8 mt diviene raccomandata.
Protocollo Anti-Contagio:
- I datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere un protocollo di sicurezza anti-contagio che preveda l’impegno all’attuazione delle misure sopra descritte al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute e dei lavoratori.
- L’adozione del protocollo anti-contagio da parte del datore di lavoro è necessaria per lo svolgimento dell’attività.
Il protocollo anticontagio dovrà essere compilato sul sito https://servizi.toscana.it/presentazioneFormulari, a partire dal 6 maggio 2020.
Per tutte le attività aperte alla data del 18 aprile 2020, per le quali non sia stato ancora trasmesso il protocollo secondo le disposizioni dell’Ordinanza n. 38/2020, dovrà essere compilato il format on line all’indirizzo sopra riportato, entro la data del 18 maggio 2020; per le altre attività la compilazione del Protocollo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla riapertura. La compilazione è esclusivamente on line seguendo le istruzioni indicate nello speciale COVID19 presente sul sito ufficiale della Regione https://www.regione.toscana.it.
Coloro che hanno già inviato il protocollo secondo le disposizioni dell’ordinanza 38/2020, non devono compilare il format on line, ferma restando l’applicazione dei limiti, di cui alla presente ordinanza.
- Il protocollo anti-contagio dovrà essere stampato e sempre reso disponibile presso l’attività per i controlli previsti dalla legge.Il Protocollo cui la Regione fa riferimento era l’allegato 1 all’Ordinanza n. 38. Chi l’avesse già inviato non dovrà compilare il Format indicato sul sito. Chi non lo avesse ancora compilato lo può fare direttamente sul Format del sito.
Si ricorda che il protocollo rappresenta l’insieme delle misure di prevenzione dai rischi da contagio applicate dall’azienda. Le misure che si vanno a descrivere devono essere tradotte nella realtà aziendale e praticate quotidianamente; saranno oggetto di controllo da parte delle autorità sanitarie.
ORDINANZA N°50 DEL 03-05-2020
In merito a tale ordinanza si rileva quanto segue:
- è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell’articolo 10, comma 13 e 11 del d.p.g.r. 48/R/2003;
- è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 , all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;
- è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all’esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto;
- è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente.
Evidenziato quanto sopra, si informa che la Regione Toscana sta lavorando per definire specifici Protocolli di Sicurezza per il settore agricolo in generale e quello agrituristico in particolare.
A questo proposito ha elaborata una bozza di Protocollo per l’agricoltura che è già stata oggetto di osservazioni da parte di Confagricoltura.