PIANO DI SVILUPPO RURALE (PSR) — SOTTOMISURA 13.1: “INDENNITA’ COMPENSATIVE ZONE MONTANE”.
BANDO 2020. SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 15 GIUGNO 2020.
IMPORTANTE
Pubblicato il Decreto Dirigenziale che approva il Bando di attuazione della sottomisura 13.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), concernente le “Indennità compensative in zone montane” per l’annualità 2020.
In particolare il BANDO prevede:
- BENEFICIARI
Sono esclusivamente gli “agricoltori in attività”, così definiti ai sensi dell’art.9, Reg. (UE), n.1307/2013, come specificato dall’Art.3, Decreto Ministeriale, 18 novembre 2014, (essenzialmente, per le zone montane, l’azienda. deve possedere partita I.V.A. agricola).
Sono esclusi dal sostegno coloro che nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui
confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, per uno dei seguenti reati in materia di lavoro ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25/10/2016, (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
Possono presentare domanda di aiuto anche le aziende che hanno assunto l’impegno relativo alla sottomisura 10.1 (agroambientali) e alla misura 11 (biologico) in quanto compatibili con la sottomisura 13.1 in commento.
- SUPERFICI
Le domande sono riferite a tutte le superfici in possesso del richiedente, ricadenti nel territorio della Regione Toscana, effettivamente coltivate nel 2020 ed essere presenti nel “Piano di coltivazione grafico” compilato conformemente alle disposizioni del Decreto del Direttore di ARTEA.
Il titolo di conduzione deve essere dimostrato a partire dal 15 MAGGIO 2020 e fino al 14 MAGGIO 2021.
- TIPOLOGIA DI SOSTEGNO
L’indennità massima da erogarsi è pari a Euro 150 per ettaro di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) esclusivamente nelle ZONE MONTANE, applicando il criterio di degressività in base al numero di ettari ammissibili, modulato come segue:
Dimensione della SAU aziendale all’interno zone montane
- fino a 30 ha: 100%
- da 30 a 50 ha: 80%
- da 50 a 100 ha: 50%
- oltre 100 ha: 20%
Il premio minimo liquidabile per domanda non può essere inferiore ai 250 euro.
Poiché lo stanziamento annuale di fondi è pari a 4.500.000,00 Euro a valere per tutte le zone montane dell’intera Regione, in caso di insufficienza di tali fondi, per coprire il fabbisogno totale delle richieste, l’indennità per singola azienda è ridotta in base al rapporto tra l’effettiva disponibilità finanziaria ed il fabbisogno totale.
Le domande devono essere presentate tramite S.I. ARTEA entro e non oltre il 15 GIUGNO p.v., nell’ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) solo dopo aver aggiornato il “Fascicolo Aziendale elettronico” .
Il nostro UFFICIO TECNICO rimane a disposizione per ulteriori informazioni o necessità e per la presentazione delle domande.