In agosto è stata approvata la Legge regionale 80/2020, che ha introdotto alcune modifiche alla Legge regionale 30/2003 che disciplina le attività agrituristiche in Toscana.
COSA è cambiato (in breve)
1) è stato riscritto tutto l’art. 10 sulla raccolta e trasmissione dei dati statistici e flussi turistici e inserita all’art. 24 la sanzione amministrativa per l’omissione della comunicazione dei flussi turistici da parte dell’imprenditore: “L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluogo di provincia o alla Città metropolitana di Firenze…”;
2) è stato riscritto tutto l’art. 13 sull’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) inserendo nuovi limiti per tale attività e precisando la questione delle piazzole allestite e fornite di allacciamenti. Viene rimandato al regolamento attuativo della l.r. 30/2003 l’individuazione e la specifica delle caratteristiche dei “mezzi di soggiorno autonomo” utilizzabili;
3) all’art. 17 sono stati riallineati i riferimenti agli art. della l.r. 65/2014 “Norme per il governo del territorio” modificando in parte l’elenco dei volumi utilizzabili per l’attività agrituristica;
4) all’art. 18 è stata inserita la specifica che i nuovi servizi igienico-sanitari devono essere realizzati in un unico manufatto, con caratteristiche tipologiche e costruttive tali da garantirne il corretto inserimento nel contesto paesaggistico;
5) all’art. 23 sulla “Vigilanza e controllo” è stata spostata la competenza per i controlli sul rispetto delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche dalla Regione al Comune di riferimento: al Comune compete la vigilanza sull’osservanza della l.r. 30/2003, con l’esclusione delle verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività, sulla classificazione e caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande che sono di competenza della Regione;
6) sempre all’art. 24 sulle sanzioni amministrative è stata inserita la sanzione nel caso di classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente e inserita la sanzione per l’utilizzo dei prodotti non conformi a quanto prescritto nel caso di somministrazione pasti alimenti e bevande (comma 6 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande);
7) all’art. 26 per l’agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni è stato modificato il riferimento “per le aziende agricole situate nei territori classificati montani”, con il riferimento per le “aziende agricole situate nelle zone svantaggiate ai sensi della normativa dell’Unione europea”.
Agricampeggio
(art. 13 l. r. 30/2003 “Ospitalità in spazi aperti”)
I NUOVI LIMITI NUMERICI introdotti all’art. 13 della l. r. 30/2003 non si applicano alle aziende agrituristiche che svolgono ospitalità in spazi aperti alla data dell’entrata in vigore della stessa l.r. 80/2020 (25/8/2020) nel caso in cui tali limiti siano più restrittivi rispetto alla situazione esistente. Tali aziende non possono comunque incrementare ulteriormente il numero autorizzato degli ospiti e delle piazzole, compreso il numero delle piazzole allestite dall’imprenditore agricolo.
I NUOVI LIMITI NUMERICI sono i seguenti:
comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4) dell’articolo 13 “Ospitalità in spazi aperti” della l.r. 30/2003 e comma 4, stesso articolo
COMMA 1. L’ospitalità in spazi aperti, in tende o ulteriori mezzi di soggiorno autonomo di facile rimozione, è svolta:
a) in aziende con una superficie minima di 5 ettari detenuta all’interno di un singolo comune o, qualora essa sia costituita da terreni contigui ricadenti in comuni diversi, di due comuni;
b) nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, rispettando contemporaneamente i seguenti limiti:
1) 6 ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale (limite già presente nel reg. di attuazione n. 46/2004);
2) una tenda o altro mezzo di cui al comma 1 per piazzola;
3) 90 ospiti per azienda;
4) 35 piazzole per azienda.
COMMA 4. I mezzi di soggiorno di cui al comma 1 possono essere allestiti dall’imprenditore agricolo in non più di 12 piazzole. Nello stesso limite è ammessa, compatibilmente con la vigente disciplina urbanistica ed edilizia, la dotazione di piazzole fornite di allacciamenti per impianti igienico-sanitari. I mezzi allestiti dall’imprenditore agricolo devono essere rimossi, nel rispetto della normativa nazionale vigente, quando non più necessari allo svolgimento dell’attività di ospitalità in spazi aperti.”.
Articolo 8 della l. r. 80 del 6 agosto 2020
(che non fa parte del testo coordinato l. r. 30/2003 e smi)
Art. 8 Norme transitorie
- Fermo restando il rispetto dei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola, i limiti numerici di cui al comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4) e al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 30/2003, come sostituito dall’articolo 2, non si applicano alle aziende agrituristiche che svolgono ospitalità in spazi aperti, alla data dell’entrata in vigore della presente legge, nel caso in cui tali limiti siano più restrittivi rispetto alla situazione esistente. Tali aziende non possono comunque incrementare ulteriormente il numero autorizzato degli ospiti e delle piazzole, compreso il numero delle piazzole allestite dall’imprenditore agricolo.