L’art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d’imposta connesso con le “campagne pubblicitarie” poste in essere da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.
Successivamente, a seguito dell’emergenza COVID-19, il Legislatore è intervenuto apportando significative modifiche per il 2020 a tale agevolazione. In particolare ha aumentato l’agevolazione al 50% degli investimenti effettuati, esteso il beneficio anche agli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato (anziché esclusivamente locali) analogiche o digitali, incrementato il tetto di spesa a € 85 milioni (anziché € 60 milioni).
Soggetti beneficiari: Imprese / enti non commerciali; lavoratori autonomi; a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili (per il 2020): Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche “on line”; emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali (analogiche o digitali). Al fine dell’agevolazione: le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97; i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. Come chiarito dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria sono ammissibili all’agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un’agenzia di stampa se rispetta le predette condizioni. NB Si rammenta che: l’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR. L’effettivo sostenimento delle spese va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti; le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari: televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovraprezzo.
Condizioni per beneficiare dell’agevolazione Per il 2020, la quantificazione dell’agevolazione nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali). Sul punto, nella citata Circolare n. 25/E, l’Agenzia delle Entrate precisa che “il credito d’imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell’anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d’imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente)”.
Utilizzo del credito d’imposta: Il credito d’imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito). L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso
Indicazione nel mod. REDDITI: Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità: L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.
Il bonus in esame è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “de minimis” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013 ed è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP
Per accedere al beneficio in esame per il 2020 il soggetto interessato deve presentare all’Agenzia delle Entrate: dall’1.9 al 30.9.2020 la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”; dall’1.1 al 31.1.2021 la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).
Si rammenta che, a regime, i termini per la presentazione delle predette dichiarazioni sono così individuati: dall’1.3 al 31.3 di ciascun anno per la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”; dall’1.1 al 31.1 di ciascun anno per la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
Per maggiori informazioni rimane a disposizione il nostro Ufficio Fiscale.