Inviamo una breve descrizione delle due principali novità relative alla conversione in legge del Decreto legge “Semplificazione”.
Art.43-quater — MISURE PER FAVORIRE L’INGRESSO IN AGRICOLTURA DI GIOVANI IMPRENDITORI
L’articolo modifica l’attuale legislazione per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese agricole condotte da giovani che subentrano nella gestione di imprese agricole esistenti al fine di facilitare il ricambio generazionale (decreto legislativo n. 185 del 21 aprile del 2000). Con la modifica introdotta si estende, infatti, all’intero territorio nazionale la possibilità di richiedere, oltre ai mutui agevolati a tasso zero, anche un contributo a fondo perduto, finora previsto solo per le imprese agricole condotte da giovani e localizzate nel Mezzogiorno. Il contributo a fondo perduto può coprire fino al 35% della spesa ammissibile; per i mutui agevolati, di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile, invece, si specifica che la durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non può essere superiore a quindici anni. Si tratta di una misura importante per sostenere i giovani nelle iniziative imprenditoriali, aspetto di fondamentale rilevanza in particolare nella delicata situazione economica in cui versa il Paese.
Art.39 — SEMPLIFICAZIONE DELLA MISURA NUOVA SABATINI (ED ESTENSIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL DECRETO – LEGGE 1 APRILE 1989, N. 120, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181
In linea generale si conferma la disposizione normativa nei suoi tratti essenziali.
Nello specifico la norma è volta ad innalzare — da 100.000 a 200.000 euro – la soglia entro la quale l’agevolazione è erogata in un’unica soluzione, anziché nelle sei ordinariamente previste.
All’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013 le parole “in caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione”, sono sostituite dalle seguenti: “in caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione” (comma 1 della disposizione in commento). Ciò consentirebbe, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare flussi di cassa aziendali più alti.29 La norma inoltre è finalizzata (al comma 2) a rafforzare l’efficacia dell’intervento “Nuova Sabatini Sud”, già previsto dalla legge 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), introducendo la previsione dell’erogazione del contributo in un’unica soluzione in favore delle micro e piccole imprese che realizzano investimenti innovativi nel Mezzogiorno.
È previsto che le modalità, i termini e le condizioni per la concessione ed erogazione del contributo in un’unica soluzione a conclusione del programma di investimento siano definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione in commento prevede, altresì, la possibilità di utilizzo dei fondi europei, ovvero l’opportunità di cofinanziare l’intervento con risorse rivenienti da fondi strutturali e di investimenti europei (Fondi SIE), anche in relazione a investimenti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge c.d. “Investimenti 4.0” (ex art. 1, comma 55, L. 232/2016). Tale previsione consentirebbe, da un lato, di ampliare le fonti di finanziamento della misura e, dall’altro, di rendere attrattivo lo strumento anche per le imprese che non realizzano “Investimenti 4.0”.
Per maggiori informazioni, rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.