Le nuove norme europee su detenzione e uso di fertilizzanti e sostanze, definiti “precursori di esplosivi”, che possono essere impropriamente utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. In agricoltura riguardano nitrato di ammonio, acido nitrico, nitrato di potassio, nitrato di calcio, calcio ammonio. Le due categorie e le principali regole sulle segnalazioni.
Il 1° febbraio 2021 sono entrate in vigore le disposizioni previste dal Regolamento UE 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi.
Esso rappresenta un ulteriore intervento dell’Unione europea sul tema della messa a disposizione, introduzione, detenzione, uso di sostanze o miscele che possono essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l’adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l’intera catena di approvvigionamento, in un approccio armonizzato a livello di UE.
In ambito agricolo sono disciplinati i seguenti prodotti: nitrato di ammonio, acido nitrico, nitrato di potassio, nitrato di calcio, calcio ammonio.
Ogni transazione sospetta, sparizione e furto significativo dovrà essere segnalato entro 24 ore al punto di contatto nazionale. In merito alla “significatività” degli eventuali furti il regolamento lascia discrezionalità agli utilizzatori professionali nel valutare se il quantitativo è insolito, considerando tutte le circostanze del caso.
In caso di acquisto di prodotti soggetti a restrizioni (nitrato di ammonio e acido nitrico), l’utilizzatore professionale dovrà compilare la “dichiarazione cliente” contenuta nell’allegato IV del regolamento (fornita dal fornitore).
In particolare, il regolamento identifica due categorie distinte di precursori di esplosivi:
— precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, che non devono essere venduti a privati, ma solo ad utilizzatori professionali (come ad esempio gli agricoltori) o a rivendite, a meno che le loro concentrazioni siano inferiori a limiti specifici e per i quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore;
— precursori di esplosivi soggetti a segnalazione, per i quali le transazioni sospette, le sparizioni e i furti significativi devono essere segnalati entro 24 ore.
Al fine di verificare che un potenziale cliente sia un utilizzatore professionale o un altro operatore economico, l’operatore che mette a disposizione di un utilizzatore professionale un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni richiede, per ciascuna richiesta di transazione, le seguenti informazioni (articolo 8):
- un documento attestante l’identità della persona autorizzata a rappresentare il potenziale cliente;
- l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente, unitamente, se del caso, al nome della società, all’indirizzo e al numero di identificazione dell’imposta sul valore aggiunto o altro numero pertinente di registrazione della società;
- l’uso previsto dei precursori di esplosivi soggetti a restrizioni da parte del potenziale cliente.
Inoltre il regolamento impone agli utilizzatori professionali la segnalazione entro 24 ore delle sparizioni e dei furti significativi alle autorità competenti (i punti di contatto nazionali) negli Stati membri della UE. Il punto di contatto nazionale per l’Italia è il Ministero dell’Interno — Direzione Centrale della Polizia Criminale — Servizio per la Cooperazione Internazionale (tel. 0646542182, mail: precursori@dcpc.interno.it). Su questo aspetto, si segnala un possibile elemento di criticità, poiché, come sopra accennato, il regolamento riguardo alla decisione se una sparizione o un furto siano significativi lascia discrezionalità agli utilizzatori professionali di valutare se il quantitativo è insolito considerando tutte le circostanze del caso (articolo 9, comma 5).
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