Si ricorda che i depositi e distributori minori ad uso agricolo, contenenti prodotti energetici denaturati come ad esempio il gasolio agricolo, sono esclusi dall’obbligo di comunicazione e registro di carico e scarico.
Ai soci e a tutti gli agricoltori interessati si ricorda un importante chiarimento dell’Agenzia delle Dogane che è il frutto anche di una serie di iniziative prese sia a livello centrale che territoriale da Confagricoltura per sensibilizzare le amministrazioni competenti.
Con la Circolare 47/2020 dell’Agenzia delle Dogane recante “D.lgs. n. 504/95, art. 25, commi 2 e 4. Determinazione prot.n. 240433/RU del 27.12.2019. Impianti minori. Ambito di applicazione. Obblighi di comunicazione attività e contabilizzazione prodotti. Indirizzi operativi.” (vedi allegato) sono stati chiariti alcuni aspetti degli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane dell’ADM e alla tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dall’art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) per gli esercenti di:
- depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);
- apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”).
In particolare, per quanto di interesse agricolo viene specificato che:
Con riguardo ai depositi privati, agricoli o industriali di GPL per uso combustione e di altri prodotti energetici denaturati, a conferma di quanto chiarito dalla circolare n. 82/D del 18 marzo 1997 circa l’esclusione degli stessi dal campo di applicazione dell’art. 25, comma 2, del TUA, si segnala che gli esercenti depositi minori dei medesimi prodotti non sono soggetti ad obbligo di comunicazione.
Stessa esclusione vale per gli esercenti impianti minori che detengono i prodotti energetici denaturati che alimentano macchine permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavori agricoli: le condizioni di consumo previste dal D.M. n. 454/2001 (predeterminazione dei quantitativi da assegnare; tenuta del libretto di controllo; dichiarazione di avvenuto impiego nell’uso agevolato) nonché l’acquisizione bimestrale da parte degli Uffici di ADM degli elenchi nominativi degli utenti ammessi all’agevolazione, trasmessi dalla competente autorità amministrativa, soddisfano la finalità di censimento degli operatori perseguita dalla novella intervenuta.
Per le medesime motivazioni, l’esclusione trova applicazione anche nei confronti degli esercenti distributori di carburante denaturato riservato a macchine dell’impresa adibite a lavorazioni agricole.
In relazione a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 25 del TUA ne consegue che gli stessi soggetti sono esonerati anche dalla tenuta del registro di carico e scarico semplificato.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al nostro Ufficio Tecnico.
ALL A — Circolare 47 Denuncia impianti minori istruzioni