I soggetti beneficiari degli aiuti di Stato usufruiti nel corso dell’emergenza COVID-19 sono tenuti a presentare un’autodichiarazione, ai sensi dell’art. 47, DPR n. 445/2000, al fine di attestare che l’importo complessivo di quanto fruito non supera i massimali di cui alle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della Comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. “regime ombrello”).
L’autodichiarazione va presentata:
- esclusivamente in via telematica, tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline) direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato (ad esempio, Dottore commercialista / CAF);
- entro il 30.6.2022, utilizzando l’apposito modello denominato “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle sezioni 3.1 3.12 del temporary framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 27.4.2022.
Ora, a pochi giorni dalla scadenza, la stessa Agenzia con l’atteso Provvedimento 22.6.2022, accogliendo le richieste degli operatori, ha differito il termine al 30.11.2022.
Il differimento è collegato alla proroga, recentemente stabilita dall’art. 35, DL n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, dei termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli aiuti (RNA) a cura dell’Agenzia delle Entrate. Tale differimento come precisato nelle Motivazioni del citato Provvedimento è, infatti, finalizzato a “concedere ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione”.
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’ufficio Fiscale.