Il Decreto Legge 9 agosto 2022, n.185, Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali, c.d. DECRETO AIUTI BIS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 9 agosto 2022, n.185, in vigore dal 10 agosto, prevede all’art.7 la PROROGA al TERZO TRIMESTRE 2022 delle agevolazioni introdotte dalle disposizioni di cui all’articolo 18 del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Il beneficio consiste nel riconoscimento di un CREDITO D’IMPOSTA, per l’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA, pari al 20% della SPESA SOSTENUTA NEL TERZO TRIMESTRE SOLARE DELL’ANNO 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Si segnala che il medesimo beneficio, per il secondo trimestre 2022, era stato previsto solo per le imprese della pesca.
Il credito d’imposta, come sopra determinato, è UTILIZZABILE in COMPENSAZIONE ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 DICEMBRE 2022, in alternativa può essere ceduto, per intero, ad altri soggetti compresi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari e in tal caso sarà necessario far apporre, da un soggetto abilitato, il visto di conformità sulla documentazione comprovante il diritto al credito.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e alla determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
Per l’utilizzo in compensazione, le imprese interessate dovranno identificare l’agevolazione nel modello di pagamento F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Per il credito d’imposta relativo al primo trimestre 2022, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.23/E del 30 maggio 2022, ha istituito il codice tributo 6965, da riportare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “Importi a debito versati”, mentre nel campo “Anno di riferimento” va indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Per l’UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA relativo al TERZO TRIMESTRE 2022 occorrerà attendere un analogo PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE con il quale sarà definito il NUOVO CODICE TRIBUTO da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1° LUGLIO 2022 AL 30 SETTEMBRE 2022
Il nostro Ufficio Fiscale rimane a disposizione per eventuali approfondimenti e per la presentazione delle domande.