CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI ACCISA (riguardante anche i depositi di gasolio agricolo)
Per quanto di interesse del settore agricolo con il comma 1 lettera c) si evidenzia la modifica all’articolo 25 del Testo unico sulle accise che disciplina la denuncia del deposito e le modalità di circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa.
La modifica interviene:
- assoggettando agli obblighi disciplinati dall’articolo (denuncia di esercizio all’ufficio dell’Agenzia delle Dogane, licenza fiscale, registro di carico e scarico):
- gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 10 metri cubi (prima era superiore a 25 metri cubi);
- gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 5 metri cubi (prima era superiore a 10 metri cubi);
- prevedendo un registro di carico e scarico con modalità semplificate, per i predetti depositi aventi capacità superiore a 10 mc e inferiore a 25 mc nonché per gli esercenti gli impianti di distribuzione collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 mc e non superiore a 10 mc.
- Per quanto riguarda le tempistiche dell’entrata in vigore di queste modifiche il decreto prevede che:
- le modalità semplificate saranno stabilite con determinazione del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli” entro 27 dicembre 2019 (60 gg dall’entrata in vigore);
- l’obbligo di adeguamento per le imprese decorre dopo tre mesi dalla data di pubblicazione della determinazione dell’Agenzia delle dogane (più precisamente il primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della determinazione).
L’allargamento del campo di applicazione degli obblighi previsti dal Testo Unico sulle accise per i depositi agricoli è un appesantimento burocratico rilevante dell’attività agricola che preoccupa sia per la diminuzione da 25 mc a 10 mc per i depositi, che per la riduzione da 10 mc a 5 mc, per gli apparecchi di distribuzione automatica.
Nel caso dovessero rientrare in quest’ultima fattispecie anche i contenitori distributori mobili, la maggior parte dei erbatoi agricoli rientrerebbe nella norma. La modifica normativa rispetto ai depositi agricoli ed agli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi agricoli lascia perplessi soprattutto perché il gasolio agricolo è già soggetto ad un controllo a monte in sede di rilascio (ettaro coltura).
Cercheremo di intervenire in sede di conversione in legge per modificare le norme contenute nei due articoli, sopra elencati.