1) REINTRODUZIONE DELLA LICENZA DI VENDITA PRODOTTI ALCOLICI SOGGETTI AD ACCISA NEGLI
ESERCIZI
L’art. 13 bis del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, ha ripristinato l’originario campo di applicazione
dell’art., 29, comma 2, del D.Lgs n. 504/95, reintroducendo l’obbligo della denuncia fiscale per la vendita
dei prodotti alcolici.
In particolare:
a) soggetti obbligati al possesso della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa
— imprese agricole che hanno punti vendita al di fuori dell’azienda (una licenza per punto vendita);
— imprese agricole che vendono grappa e altri prodotti contenenti alcool;
— imprese agricole che commercializzano vini etichettati di altri produttori;
— imprese agricole che commercializzano prodotti elaborati contenenti alcool (gelatine, ……);
b) soggetti esonerati:
— aziende che vendono sia vino confezionato che sfuso presso il punto vendita all’interno
dell’azienda come vendita diretta dei propri vini; (sia depositi fiscali che piccoli produttori)
tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed
eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento
di tali manifestazioni permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.
Trattandosi di reintroduzione di una disposizione abrogata, le imprese che erano già precedentemente in
possesso della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa, NON DEVONO FARE ALTRO CHE
PROCEDERE CON L’ESPORRE LA LICENZA in argomento, verificando che, dalla data del rilascio, alla data
odierna, non siano intervenute variazioni sostanziali che facciano scattare l’obbligo di comunicazione
all’Agenzia delle Dogane.
Coloro che hanno iniziato una fra le attività che prevedano l’obbligo della richiesta del rilascio della
licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa, dopo il 29 agosto 2017 ed entro il 29 giugno 2019,
periodo a decorrere dal quale ne era decaduto l’obbligo della richiesta di rilascio, dovranno provvedere ad
inoltrare apposita istanza in bollo (marca da euro 16,00) all’Agenzia delle Dogane competente per
territorio, su apposita modulistica ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019, allegando alla domanda
una ulteriore marca da bollo del valore di euro 16,00 che verrà apposta sulla licenza. Le aziende che
rientrano in tale casistica, è da ritenere che, ovviamente, abbiano concluso il procedimento amministrativo
instaurato tramite lo Sportello Unico – SUAP- per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di
somministrazione di alcolici.
Per le imprese che invece hanno iniziato l’attività di vendita, nelle forme che comportano il possesso
della licenza in argomento, dopo il 30 giugno 2019, appare utile ricordare che la comunicazione da
presentare allo Sportello Unico, all’avvio della vendita al minuto o somministrazione di alcolici, vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs n. 5404/95 all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto lo stesso SUAP è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane. Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale presso l’autorità comunale, non occorre presentare la denuncia all’Agenzia delle Dogane, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa al medesimo Ufficio delle Dogane competente per territorio. Diversamente, in carenza di trasmissione da parte del SUAP della domanda di rilascio della licenza di vendita prodotti alcolici soggetti ad accisa, le aziende dovranno provvedere ad inoltrare apposita istanza in bollo (marca da euro 16,00) all’Agenzia delle Dogane competente per territorio ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2019, allegando alla domanda una ulteriore marca da bollo del valore di euro 16,00 che verrà apposta sulla licenza.
2) ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I DEPOSITI FISCALI
Si ricorda che dal 1° al 16 dicembre p.v., le sole aziende costituite in deposito fiscale, devono versare l’importo di euro 103,29 (depositi fiscali di vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra), a mezzo F24 (modello ACCISE — codice tributo 2813) a titolo di diritto di licenza anno 2020. Sono definiti “deposito fiscale” gli operatori che nel corso del quinquennio precedente hanno prodotto mediamente oltre 1.000 ettolitri/anno di vino.
Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.