Con la pre­sen­te ricor­dia­mo che dal 14 dicem­bre 2019 a segui­to del­l’en­tra­ta in vigo­re del Reg. UE 2016/2031, TUTTE le richie­ste di cer­ti­fi­ca­to fito­sa­ni­ta­rio devo­no ripor­ta­re il codi­ce RUOP del­l’a­zien­da comu­ni­ca­to dal SFR con let­te­ra PEC alle imprese.

In assen­za del codi­ce RUOP la richie­sta è con­si­de­ra­ta nul­la e il cer­ti­fi­ca­to NON POTRA’ ESSERE RILASCIATO.

Le azien­de che non han­no il codi­ce RUOP sono invi­ta­te a con­tat­ta­re per email l’ufficio del Ser­vi­zio Fito­sa­ni­ta­rio Regionale.

Si ricor­da che dal 14 dicem­bre 2019 il codi­ce RUOP è obbli­ga­to­rio per poter otte­ne­re un cer­ti­fi­ca­to fito­sa­ni­ta­rio: se l’a­zien­da non ha il codi­ce RUOP non potrà ave­re nes­sun cer­ti­fi­ca­to fitosanitario.

Cordiali saluti.
UFFICIO TECNICO