Con la pubblicazione sulla G.U. del c.d. “Decreto Coronavirus”, oltre al differimento dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020 sono state adottate una serie di “misure di sostegno”, alcune applicabili in tutto il territorio nazionale, altre soltanto nei Comuni della c.d. “zona rossa”. In particolare, per i soggetti della c.d. “zona rossa” si segnala la sospensione:
- dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione scadenti nel periodo 21.2 — 30.4.2020;
- dei versamenti / adempimenti verso la PA scadenti nel periodo 21.2 — 31.3.2020 effettuati o a carico di professionisti / consulenti / centri di assistenza fiscale;
- degli adempimenti / versamenti di contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 23.2 — 30.4.2020.
Per i lavoratori autonomi della c.d. “zona rossa” è altresì previsto il riconoscimento di un’indennità parametrata al periodo di sospensione dell’attività.
A favore degli operatori del settore turistico — alberghiero di tutto il territorio nazionale è prevista la sospensione dei versamenti nel periodo 2.3 — 30.4.2020.
Si evidenzia infine l’ampliamento dei beni che possono essere ceduti gratuitamente applicando la c.d. “Legge antisprechi”.
Oltre alla revisione dei termini di presentazione del mod. 730 / CU 2020, sono previste le seguenti “misure di sostegno” applicabili in tutto il territorio nazionale.
SOSPENSIONE VERSAMENTI SETTORE TURISTICO — ALBERGHIERO — Art. 8
É disposta la sospensione dei termini di versamento delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta / dei contributi previdenziali e assistenziali / dei premi per l’assicurazione obbligatoria scadenti nel periodo 2.3 — 30.4.2020 a favore di:
- imprese turistico-ricettive;
- agenzie di viaggio e turismo;
- tour operator;
che hanno il domicilio fiscale o la sede legale / operativa in Italia.
In merito si evidenzia che per quanto riguarda i contributi previdenziali / assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria, la predetta sospensione non riguarda solo i versamenti ma anche i relativi adempimenti.
Il comma 3 dell’art. 8 in esame prevede inoltre che per i predetti soggetti con domicilio fiscale o sede legale / operativa nella c.d. “zona rossa” resta fermo quanto disposto dal DM 24.2.2020 ai sensi del quale i sostituti d’imposta sospendono la trattenuta delle ritenute alla fonte sui compensi corrisposti nel periodo 21.2 — 31.3.2020.
BENI CEDIBILI COME “DONAZIONE ANTISPRECO” — Art. 31
Con l’introduzione della lett. d‑bis), al comma 1 dell’art. 16, Legge n. 166/2016, sono stati ricompresi tra i prodotti oggetto della medesima Legge, concernente “la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”, i seguenti beni:
- prodotti tessili;
- abbigliamento;
- arredamento;
- giocattoli;
- materiali per l’edilizia;
- elettrodomestici;
- PC / tablet / e‑reader / altri dispositivi per la lettura in formato elettronico.
Tali beni devono essere non più commercializzabili a causa di imperfezioni / alterazioni / danni / vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari.
Con l’introduzione del comma 3‑bis al citato art. 16 è altresì previsto che, il donatore / ente donatario possa incaricare un soggetto terzo per l’adempimento degli obblighi previsti dalle lett. b) e c) del comma 3 del citato art. 16, ossia:
- trasmissione telematica della comunicazione riepilogativa mensile delle cessioni effettuate all’Amministrazione finanziaria, fermo restando che la stessa non è richiesta se i beni donati sono alimenti o beni facilmente deperibili ovvero di valore non superiore a € 15.000;
- rilascio da parte dell’Ente donatario al donatore dell’apposita dichiarazione trimestrale contenente:
- gli estremi dei ddt / documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute;
- l’impegno ad utilizzare direttamente i beni ricevuti per le proprie finalità istituzionali
Per maggiori informazioni rimane a disposizione l’ufficio Fiscale.