E’ possibile presentare la domanda per la richiesta del contributo da lunedì 15 giugno.
Per i soci di Confagricoltura Pistoia che hanno attivo il servizio fiscale presso la struttura, l’ufficio fiscale provvederà in autonomia a predisporre la modulistica e saranno contattati per la firma prima dell’invio.
Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose
disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta
alla diffusione del “Coronavirus”.
Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto. Esso consiste in una
somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di
restituzione.
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di
lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di
fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
In cosa consiste
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a
seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa
dell’emergenza da Coronavirus.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle
entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.
A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che
esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario.
PRIMO REQUISITO
conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività
agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei
ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva
2020 (periodo d’imposta 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento
all’importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.
SECONDO REQUISITO
Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente
almeno uno tra i seguenti requisiti:
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
- inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
- domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di
aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di
cessione dei beni e di prestazione dei servizi. Pertanto, andranno considerate le fatture con data
ricadente nel mese di aprile e, in caso di fatture differite, occorrerà far riferimento alla data del
DDT (cessioni di beni) o del documento equipollente (prestazioni di servizio).
Inoltre, occorre rispettare le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.
A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
La misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra
l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di
aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
CASI PARTICOLARI
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il
domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto
alla data del 31 gennaio 2020, il calcolo del contributo è il seguente:
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi/compensi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo
- se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L’ISTANZA
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle
entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
Il soggetto richiedente può anche delegare l’intermediario specificatamente per la trasmissione
dell’istanza per il contributo a fondo perduto: in questo caso, l’intermediario — oltre al suo codice
fiscale — dovrà dichiarare nel modello e sottoscrivere di aver ricevuto la specifica delega.
Per ulteriori informazioni o necessità, rimane a disposizione l’Ufficio Fiscale.