Nuova circolare interministeriale di aggiornamento delle istruzioni per prevenire i contagi. Necessario il coinvolgimento del medico competente per l’identificazione dei soggetti “fragili”.
Il Ministero del Lavoro e quello della Sanità, il 4 settembre u.s., hanno emanato congiuntamente la Circolare n.13 con la quale sono state aggiornate le istruzioni per la prevenzione ed il contenimento dell’epidemia da COVID- 19 negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento alle funzioni del MEDICO AZIENDALE COMPETENTE, per supportare il datore di lavoro nella fase di ripartenza delle attività economiche, in funzione delle dinamiche dell’andamento dell’epidemia.
La circolare, partendo dal Protocollo Nazionale condiviso di regolazione delle misure di contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, e dalla normativa di legge in materia che impedisce al datore di lavoro di svolgere accertamenti diretti sull’idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e che pertanto tali controlli possono essere svolti soltanto attraverso i servizi ispettivi e gli istituti previdenziali preposti (Art.5, comma3, legge n. 300/1970 e Art.41, D.Lgs. n. 81/2008), si sofferma sull’opportunità che il MEDICO COMPETENTE sia coinvolto ad identificare i SOGGETTI PIÙ A RISCHIO (FRAGILI) di un eventuale contagio da COVID-19, in quanto in base allo studio dei dati epidemiologici è stato dimostrato che la gravità e l’esito della patologia, in caso di infezione da Coronavirus, sono influenzati dalla presenza di alcune malattie cronicodegenerative e dall’età dell’individuo contagiato.
La fragilità di un lavoratore quindi – secondo la circolare - deve essere individuata nelle sue condizioni di salute rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di contagio, complicanze gravi o infermità per il lavoratore coinvolto. Ma ciò non costituisce un elemento sufficiente per definire un livello di fragilità per fascia di età, mentre la presenza di co-morbilità associata alla fascia di età del lavoratore consente di stabilire quali siano i soggetti più a rischio.
Le suddette, però, sono valutazioni – dice la Circolare — che SOLO UN MEDICO PUÒ EFFETTUARE, in quanto sono differenti per ogni lavoratore, essendo attinenti al quadro clinico di ognuno.
Trattasi di gestire informazioni sottoposte a riservatezza dei dati personali che il datore di lavoro non dovrebbe conoscere compiutamente e che il medico competente potrà fornirgli soltanto attraverso l’indicazione che il soggetto sia o meno idoneo all’espletamento della mansione assegnata.
PERTANTO OCCORRE:
a) Attivare il servizio di sorveglianza:
Nella Circolare è indicato che, in presenza di malattie con scarso compenso clinico (come ad esempio malattie vascolari, respiratorie, metaboliche ecc.), a tutti i lavoratori deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da coronavirus.
Le richieste dei lavoratori corredate della relativa documentazione medica afferente la patologia diagnosticata, dovranno essere rivolte al medico competente, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.
b) Datori di lavoro non tenuti alla nomina del medico competente:
I datori di lavoro che NON sono tenuti alla nomina del medico competente potranno comunque procedere alla nomina di questa figura oppure potranno inviare il lavoratore a visita presso enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico tra i quali:
• L’INALIL;
• Le AUSL;
• I dipartimenti di medicina legale e del lavoro delle università.
In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire al medico incaricato di emettere il giudizio di idoneità, una descrizione dettagliata della mansione svolta dal lavoratore della postazione in cui opera e la relativa valutazione del rischio biologico da Coronavirus.
c) Valutazione del medico:
Il medico incaricato, valutato il quadro clinico, la mansione ed il contesto in cui la stessa viene svolta potrà fornire:
• un giudizio di idoneità, oppure
• un giudizio di idoneità fornendo indicazioni per l’adozione di misure cautelative per la tutela della salute del lavoratore.
Solo qualora non siano consentite soluzioni alternative il medico emetterà un giudizio di “non idoneità temporanea”.
In base all’andamento epidemiologico, resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita del dipendente.
d) Raccomandazioni per le visite mediche:
La circolare invita, laddove possibile, ad effettuare le visite presso l’infermeria aziendale o altro ambiente idoneo di adeguata metratura atto a consentire il distanziamento tra il medico ed il lavoratore.
Le visite dovranno essere programmate al fine di evitare assembramenti o code di attesa e dovranno essere effettuate nel rispetto dei protocolli di igiene previsti per tali operazioni, fornendo
preventivamente ai lavoratori le necessarie indicazioni di carattere igienico-sanitario (lavaggio mani, mascherina, distanziamento), segnalando di non presentarsi alla visita in caso di febbre o
sintomi respiratori anche lievi.
In relazione all’andamento epidemiologico territoriale e previa valutazione del medico incaricato, sono ancora differibili:
- Le visite mediche periodiche;
- Le visite mediche di cessazione del rapporto di lavoro (art.41, comma1, lettera e) del D.Lgs n. 81/2008.
Dovrà altresì essere valutata con cautela l’esecuzione di alcuni esami strumentali che possono esporre al rischio contagio da COVID-19 (ad esempio la spirometria) qualora non possono essere
effettuati in ambienti idonei e con adeguati dispositivi di protezione.
Nel ricordare che, ai sensi della predetta circolare, tali prescrizioni diventano obbligatorie a richiesta del lavoratore interessato il quale deve produrre idonea documentazione medica, si raccomanda comunque ai datori di lavoro di attivarsi in tal senso e di contattare il loro medico aziendale competente o, nel caso non sia stato nominato, di mettersi in contatto con uno degli enti sopra indicati affinché fornisca un medico competente.