Il coprifuoco, le disposizioni per agricoltura e filiera agroalimentare. Frantoi in funzione anche durante il coprifuoco e possibilità di movimento per gli olivicoltori professionali.
a) DISPOSIZIONI LEGISLATIVE:
a.1 – coprifuoco (art.1, comma 3):
“Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.
a.2 – disposizioni agricoltura e agroalimentare (Art.1, comma 9, lett. hh): “restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi”.
b) ATTIVITÀ DI FRANGITURA OLIVE NOTTURNA NELLE ORE DI COPRIFUOCO
Dal combinato disposto delle disposizioni di cui sopra, alla precedente lettera a), emerge:
b.1 – Frangitura:
La frangitura, rientrando fra le attività del settore agricolo e di trasformazione agroalimentare di filiera che ne fruisce servizio, è comunque sempre possibile esercitarla anche nelle ore di coprifuoco, purché siano osservati, correttamente e coerentemente, i protocolli di sicurezza anti contagio.
Pertanto anche gli olivicoltori professionali, i loro dipendenti ed i compartecipanti, possono, nel rispetto dei protocolli anti contagio, recarsi presso i frantoi a fare frangere le olive prodotte in azienda.
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito al Decreto, concernenti anche gli adempimenti nella nostra Regione.
Allegato: