Almeno una delle attività dell’azienda agricola deve essere riconducibile a un codice Ateco indicato nei decreti, ma viene riconosciuta l’intera contribuzione aziendale. Elevato a 225 mila euro il limite massimo degli aiuti per un’impresa.
Confagricoltura soddisfatta per l’emanazione da parte dell’Inps delle istruzioni operative per accedere all’esonero straordinario dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.
L’esonero riguarda i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO indicati nei decreti ministeriali 15/09/2020 e 10/12/2020. Finalmente, per far fronte alle difficoltà causate dalla lunga pandemia, si rende attuabile una importante misura a sostegno al settore agricolo, grazie anche a un ingente stanziamento di risorse pari a quasi 500 milioni di euro.
La domanda deve essere presentata entro il 12 maggio. La circolare INPS precisa anche che, per ottenere l’esonero, è sufficiente che almeno una delle attività svolte, anche non in via principale, sia riconducibile ad un codice ATECO indicato dai decreti ministeriali. In tal caso la misura viene riconosciuta per la contribuzione dell’intera posizione contributiva dell’azienda, non solo per quella che rientra nei codici. L’INPS ha quindi condiviso la nostra tesi interpretativa prendendo atto che l’agricoltura moderna è sempre più caratterizzata dalla multifunzionalità e che in tale contesto diventa difficile individuare quale sia l’attività principale esercitata dall’impresa agricola.
Questo provvedimento attenua in parte le difficoltà di imprese e lavoratori, anche se preoccupano i tempi stretti per la domanda (nemmeno 30 giorni) e l’obbligo di comunicare gli aiuti percepiti o richiesti che rientrano nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID”, vista la complessità, lacunosità ed eterogeneità della normativa di riferimento.
Infine il limite individuale a questi aiuti previsti dal “Quadro Temporaneo” per le imprese operanti nel settore primario della produzione agricola, anche se è stato recentemente elevato a 225.000 euro, rimane comunque un possibile ostacolo per le imprese più strutturate e con maggiore carico di manodopera.