Con l’approvazione definitiva da parte del Parlamento del decreto legge n. 113/2018 “Sicurezza” è stato definitivamente approvato anche il comma 1‑bis dell’articolo 24 in materia di certificazione antimafia:
“1‑bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3‑bis, e 91, comma 1‑bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25 mila euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019.”.
Pertanto, in ragione della su indicata disposizione, fino al 31 dicembre 2019 si continuerà ad applicare il limite di 25.000 euro di contributi europei percepiti per lo svolgimento delle verifiche antimafia circa le aziende agricole beneficiarie dei contributi stessi, ovvero le aziende beneficiarie di fondi europei inferiori a 25.000 sono esentate dalla verifiche antimafia fino al 31/12/2019.
Il limite “ordinario” di 5.000 euro di contribuzione europea percepita dai beneficiari sarà quindi applicato a partire dal 1/1/2020, salvo eventuali ulteriori modifiche/proroghe alla norma che dovessero nel frattempo intervenire.
Cordiali saluti,
UFFICIO TECNICO