Project Description
UWFT5U_Reg.-esecuzione-2019‑n.-34_ZFS7FM
LPM0EY_Reg.-delegato-2019‑n.-33_SAHVUF
Sono stati pubblicati nella GUUE serie L /1 del 11 gennaio 2019 il Regolamento delegato (UE) n.33 del 2019 e il Regolamento di esecuzione (UE) n.34 del 2019 della Commissione per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell’uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l’etichettatura e la presentazione.
I due atti, entrati in vigore il 14 gennaio u.s., sostituiscono le disposizioni del Regolamento (CE) n.607/2009 della Commissione che è, dunque, abrogato.
Di seguito alcune delle novità introdotte al sistema di protezione delle DOP e IGP dal nuovo quadro normativo.
Classificazione delle tipologie di modifiche dei disciplinari di produzione in tre categorie ‑art. 14 del Reg. (UE) n.33/2019: 1. “modifiche dell’Unione” (quattro fattispecie individuate nel testo e che si applicano solo dopo approvazione della Commissione), 2. “modifiche ordinarie” (tutte le altre modifiche che si applicano immediatamente dopo l’approvazione da parte dello stato membro), 3.“modifiche temporanee” (di carattere emergenziale individuate in caso di calamità naturali o condizioni meteo sfavorevoli che ostacolano l’adesione al disciplinare e sono applicate subito dopo l’approvazione dello stato membro). Queste nuove disposizioni dovrebbero limitare i tempi di approvazione delle modifiche ai disciplinari perché in gran parte le istanze saranno valutate dallo stato membro senza il passaggio in Commissione europea.
Eliminazione della “possibilità di etichettatura transitoria” nelle modalità previste dall’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009. La nuova norma con l’art 22 del Reg. (UE) n.33 del 2019 si allinea alla normativa applicata ai regimi di qualità nei settori dei prodotti alimentari disposta dal Reg. (UE) n.1151 del 2012. Tuttavia, le previsioni dell’ex art.72 continuano ad applicarsi per tutte le domande di protezione pendenti alla data del 14 gennaio 2019.
Per l’etichettatura e presentazione si prevede la specificazione dell’altezza minima dei caratteri in etichetta che deve essere pari o superiori a 1,2 mm a prescindere dai formati utilizzati per il confezionamento.
Nel caso di vino ottenuto da miscela di vini originari da diversi stati membri il termine utilizzato sarà “vino dell’Unione europea” e non più “vino della Comunità europea”.
Infine è chiarito che per la cancellazione di una DOP o IGP si considera che il rispetto del disciplinare non sia stato garantito e quindi la cancellazione opportunamente motivata se da almeno sette anni consecutivi non siano stati commercializzati prodotti che si fregiano del nome protetto.
Allegato 1 Regolamento delegato (UE) n.33/2019
Allegato 2 Regolamento di esecuzione (UE) n.34/2019