Project Description
Riportiamo di seguito una sintesi di cosa prevede il DM n. 16059 del 23 dicembre 2013 (Reg UE 299/2013):
CHI DEVE TENERE IL REGISTRO:
TUTTI GLI OLIVICOLTORI CHE DETENGONO OLIO SFUSO E, DOPO AVERLO CONFEZIONATO (O FATTO CONFEZIONARE DA TERZI), LO VENDONO. ATTENZIONE!!!! LA LEGGE AMMETTE LA VENDITA DI OLIO SOLO IN CONTENITORI CON CAPACITA’ INFERIORE O UGUALE A 5 LITRI, CHIUSI ERMETICAMENTE ED ETICHETTATI.
TEMPI E MODI DI REGISTRAZIONE:
LE REGISTRAZIONI DELLE VENDITE DELL’OLIO VANNO FATTE TELEMATICAMENTE SUL PORTALE SIAN ED IN ORDINE CRONOLOGICO CON LE SEGUENTI SCADENZE:
- ENTRO 6 GIORNI DALLA DATA DI VENDITA (COMPRESI I GIORNI FESTIVI) SE SI PRODUCONO PIU’ DI 7 QL DI OLIO
- ENTRO IL 10 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA VENDITA SE SI PRODUCONO MENO DI 7 QL DI OLIO (ES: SE VENDO 50 LITRI DI OLIO IL 18 NOVEMBRE 2018 E 20 LITRI IL 30 NOVEMBRE 2018 LE DUE REGISTRAZIONI VANNO FATTE ENTRO IL 10 DICEMBRE 2018)
NON DEVONO TENERE I REGISTRI:
- COLORO CHE RITIRANO DAL FRANTOIO OLIO SOLO PER AUTOCONSUMO
- CHI PRODUCE OLIO MA FA LAVORARE, CONFEZIONARE, ETICHETTARE DA TERZI IL PRODOTTO, QUINDI COMMERCIALIZZA OLIO CONFEZIONATO ED ETICHETTATO DA TERZI;
IL NOSTRO UFFICIO TECNICO E’ A VOSTRA DISPOSIZIONE PER INFORMAZIONI E PER IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DI SUDDETTO REGISTRO.