Project Description
In relazione alle scadenze di fine anno e alle richieste di aggiornamento in materia, si riporta di seguito, il punto della situazione sulla revisione delle macchine agricole che, comunque, rimane immutato rispetto allo scorso anno.
Ad oggi, nonostante non ci siano state ulteriore proroghe dell’entrata in vigore, si è nell’impossibilità di avviare la revisione perché non è stato emanato il decreto che doveva definire le modalità di effettuazione delle revisione (punti da controllare, soggetti abilitati, ecc.).
Occorre peraltro sottolineare che, pur in assenza di regole su come effettuare la revisione, risulta già superata (31.12.17) la scadenza per i trattori immatricolati entro il 31/12/1973 e si sta avvicinando (31.12.18) quella per i trattori immatricolati dal 1/01/1974 al 31/12/1990.
Situazione venutasi a creare che preoccupa notevolmente gli operatori agricoli con riferimento ai controlli su strada proprio in ragione delle predette superate scadenze per la verifica dell’avvenuta revisione delle macchine agricole e del patentino. Ciò in ragione del fatto che alla mancata revisione delle macchine agricole sono associate specifiche sanzioni che, a parere di alcuni organi di controllo, sembrerebbero essere già in vigore in base al comma 1 dell’articolo 111 del “nuovo codice della strada” che dispone la revisione, a far data dal 30 giugno 2016, ancorché priva del quadro normativo di riferimento.
Per tale motivo è indispensabile che sia fatta chiarezza sul futuro della revisione.
Come Confagricoltura abbiamo portato nuovamente all’attenzione delle Istituzioni il problema ribadendo la necessità di prevedere una nuova proroga, o quantomeno un atto amministrativo che chiarisca che l’obbligo di revisione non è applicabile fino a che il quadro regolatorio non venga completato.
Dall’emanando decreto che dovrebbe completare il quadro regolatorio dipende, infatti, l’impatto del provvedimento sul settore agricolo tenendo conto che occorre ancora stabilire la tipologia di verifiche da effettuare in sede di revisione e soprattutto l’impostazione organizzativa dei centri di revisione, nonché l’attivazione da subito della procedura semplificata per l’aggiornamento dei libretti di circolazione.
L’obbligo di revisione delle macchine agricole (in particolare trattori agricoli), come è noto, è stato introdotto dal 19 dicembre 2012, per effetto della modifica apportata all’articolo 111 del Codice della Strada dal Legge 17/12/2012, n. 221.
Fermo restando la condivisione della necessità di aumentare i livelli di sicurezza in azienda, di contribuire al fine sociale di diminuire le cd. “morti verdi” su un agente materiale, quale il trattore che è il responsabile del maggior numero di infortuni nei luoghi di lavoro in agricoltura, nonché di ammodernare il parco macchine ormai obsoleto, la scelta di rendere obbligatoria la revisione delle macchine agricole, ci ha lasciato fin da subito molto perplessi per la complessità e l’onerosità dell’applicazione dell’adempimento.
Tali perplessità sono dovute principalmente a:
- il numero di veicoli che in poco tempo dovrà essere sottoposto a revisione (più di 2 due milioni di veicoli);
- le specificità di tali tipologie di macchine (caratteristiche costruttive completamente diverse dagli altri veicoli);
- le difficoltà economiche legate al rinnovo del parco macchine;
- la mancanza di incentivi specifici per la rottamazione, limite del “de minimis” a 15.000 euro;
- le difficoltà che si potrebbero riscontrare nel raggiungere le officine autorizzate, spesso ubicate nei centri urbani più grandi.
Le proroghe stabilite dal Parlamento negli ultimi anni sono la conseguenza di queste difficoltà oggettive. Da ultimo, inoltre, il “Milleproroghe 2016”[1] è intervenuto con un ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della revisione dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016, fermo restando che l’effettivo calendario per effettuare la revisione, almeno per quanto riguarda i trattori agricoli, è stabilito dal D.M. 20 maggio 2015.
Trattori agricoli immatricolati | Termine di scadenza entro cui effettuare la revisione |
entro il 31/12/ 1973 | il 31/12/2017 |
dal 1/01/1974 al 31/12/1990 | il 31/12/2018 |
dal 1/12/1991 al 31/12/2010 | il 31/12/2020 |
dal 1/01/2011 al 31/01/2015 | il 31/12/2021 |
dopo il 1/01/2016 | al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
[1] articolo 7 comma 11-ter della Legge 21/2016 di conversione del decreto legge 210/2015