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all 1 — DLgs_Piante_Officinali21maggio2018n75
L’art. 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (collegato agricolo – delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali) ha consentito al Governo di procedere al riassetto della normativa in tema di piante officinali, normativa obsoleta risalente al 1931 e per la quale Confagricoltura chiedeva ormai da tempo una revisione. In particolare perché la legge 99 del 1931 “Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali” all’art. 7 subordinava l’attività di coltivazione, raccolta e trasformazione delle piante officinali al possesso del diploma di erborista.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 75 che disciplina la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali.
All’articolo 1 stabilisce che per piante officinali si intendono le piante cosiddette medicinali, aromatiche e da profumo, nonché le alghe, i funghi macroscopici e i licheni destinati ai medesimi usi e stabilisce che, entro sei mesi dall’entrata in vigore, dovrà essere definito, con decreto interministeriale, l’elenco delle specie di piante officinali.
Inoltre stabilisce che la coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile. Pertanto tali attività, in azienda, sono consentite all’imprenditore agricolo senza necessità di autorizzazione.
Il decreto definisce puntualmente le operazioni di prima trasformazione indicando le attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle erbe secche e ottenimento di olii essenziali da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest’ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte. Specifica inoltre che “è altresì inclusa nella fase di prima trasformazione indispensabile alle esigenze produttive qualsiasi attività volta a stabilizzare e conservare il prodotto destinato alle fasi successive della filiera”. L’aver eliminato la subordinazione al diploma di erborista e l’aver inserito la prima trasformazione tra le attività agricole sono da considerarsi rilevanti successi dell’attività sindacale di Confagricoltura.
Il decreto puntualizza anche che sono escluse dall’ambito di applicazione:
- la coltivazione e la lavorazione delle piante di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;
- la vendita al consumatore finale e le attività successive alla prima trasformazione che rimangono disciplinate dalle specifiche normative di settore.
All’articolo 3 si occupa di piante officinali spontanee stabilendo che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prelievo delle specie di piante officinali che crescono spontaneamente sui rispettivi territori, in coerenza con le esigenze di conservazione della biodiversità locale”. Il Mipaaf provvederà a breve alla creazione di un gruppo di lavoro, in collaborazione con il MinAmb ed il MinSal, per la definizione dei criteri di raccolta delle piante spontanee.
All’articolo 4 stabilisce inoltre che, con apposito decreto del Mipaaf, dovrà essere adottato il Piano di settore, strumento programmatico strategico del comparto che intende fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli PSR.
All’articolo 5 definisce la composizione del tavolo tecnico di settore e stabilisce che, nell’ambito del tavolo, è costituito l’osservatorio economico e di mercato permanente definendone compiti e composizione.
All’articolo 6 stabilisce che, “con apposito decreto del Mipaaf, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono istituiti i registri varietali delle specie di piante officinali…”. Il Mipaaf ha informato che procederà alla creazione di un gruppo di lavoro che definirà l’elenco delle specie delle piante officinali ed i registri varietali.
L’articolo 7 prevede la possibilità di istituire dei marchi collettivi di qualità delle piante officinali finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera delle piante officinali.
Infine l’articolo 10 stabilisce che le disposizioni del decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cordiali saluti