Project Description
Per la completa applicazione delle previsioni della Legge n.238 del 12 dicembre 2016 inerente la “Disciplina organica della vite e della produzione e commercio del vino”, c.d Testo Unico, è necessario, come noto, attendere l’entrata in vigore dei decreti ministeriali attuativi. Il MIPAAFT sta provvedendo dopo un periodo di stasi ad emanare tali testi.
In allegato, si riportano due decreti predisposti dal MIPAAFT che rendono operative le disposizioni della Legge n.238/2016 in materia di consorzi di tutela per i vini DOP e IGP e di sistema dei controlli sui vini DOP e IGP.
DM Consorzi
Il Decreto Ministeriale inerente le ” Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” è stato pubblicato il 5 ottobre 2018 sulla GU n. 232 ed introduce nuove disposizioni a cui sono tenuti ad adeguarsi entro il 6 ottobre 2019 anche i consorzi già riconosciuti.
In particolare, si segnala all’art. 4 una modifica dei requisiti di rappresentatività richiesti per ottenere il riconoscimento. Al 35% dei viticoltori e al 51% della produzione di competenza dei vigneti si aggiunge che il 51% della produzione deve essere “composto per almeno il 25% da prodotto certificato e imbottigliato” (comma 2).
Inoltre, per la gestione delle attività dei consorzi il DM introduce la possibilità di adottare un piano per organizzare e coordinare le attività di produzione e commercializzazione come previsto dall’art. 167 del Reg. 1308/2013 che deve essere approvato da almeno l’85% dei soci iscritti al consorzio e da almeno il 51 % dei soggetti viticoltori che rappresentano il 66% della produzione.
DM Controlli
Il Decreto Ministeriale inerente il “Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG” è stato pubblicato il 30 ottobre 2018 su GU n.253 e modifica alcuni elementi relativi al piano e allo schema dei controlli delle denominazioni.
Si segnalano, in particolare, le modifiche introdotte nell’allegato 2 che riporta le indicazioni per la redazione del piano dei controlli. Si evidenzia che per i controlli documentali sistematici sarà valutata la rispondenza rispetto alle scritture contabili annotate sul registro telematico che sarà fondamentale aggiornare prima della richiesta di certificazione. Novità anche per le modalità di estrazione del campione; le percentuali previste per gli operatori delle filiere a DO sono ridotte del 50% in caso di numero complessivo di operatori inferiore a 20. E’ stata inserita inoltre, anche la possibilità di controllo legato ad un campione non casuale, basato su un analisi dei rischi che tiene conto di taluni criteri alcuni dei quali condivisibili, come la presenza di non conformità gravi nei tre anni precedenti o anche gli eventi climatici avversi, altri invece non condivisibili come la dimensione o l’assetto organizzativo dell’azienda, sui quali sarà opportuno porre attenzione.
Infine, si sottolinea un’occasione mancata rispetto alle previsioni della legge n.238/2016 relativamente alla possibilità di individuare un organismo responsabile unico dei controlli nel caso in cui l’operatore sia immesso nel sistema di controllo di più DO o IG con organismi di controllo diversi. La legge impone che ogni utilizzatore sia sottoposto al controllo di una sola struttura (art. 64, comma 14), nel decreto, tuttavia, in mancanza di una intesa sulle procedure, questa previsione è stata disattesa e rimandata ad un successivo provvedimento.
Sarà cura della nostra organizzazione vigilare sulla concretizzazione di questo principio di semplificazione che è fra i più qualificanti del Testo Unico.